Il Decreto N°81/2008, con le sue
successive modificazioni, recepisce quanto già prescritto dal Dlgs
235/2003, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota da parte dei lavoratori, che a sua volta integra e
modifica il DLgs 626/1994 In particolare tale decreto si occupa dei
seguenti aspetti:
> impiego di scale a pioli;
> impiego di ponteggi;
> impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Nello specifico esistono nuovi obblighi
che regolamentano l'impiego dei ponteggi. Tra gli altri, oltre
l'obbligo di redigere SEMPRE il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
(PIMUS) del ponteggio.
La cui redazione e' a carico dell'impresa che monta e smonta il
ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare le
attivita' sul ponteggio.
Con la nuova normativa le operazioni di
montaggio, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi possono
avvenire soltanto solo con preposti e addetti che sono stati
debitamente formati ai sensi di legge .
Da qui
l'OBBLIGATORIETA' di fare un corso per tutti i montatori e preposti al
montaggio/smontaggio Ponteggi.
Il nostro corso e' valido, per legge, sia per i montatori
di ponteggio che per i preposti al montaggio del ponteggio
e lo consigliamo anche per i datori di lavoro di imprese edili, tecnici
(geometri, ingegneri , architetti) in quanto nelle 28 ore di corso si
chiariscono anche tutti i dubbi tecnici, pratici e normativi che si
possono avere nei riguardi dei ponteggi, in modo da evitare multe o
incidenti nell'uso del ponteggio.
Ricordiamo che il preposto al montaggio dei ponteggi,
in quanto preposto, deve avere, oltre il patentino che rilasciamo nei
nostri corsi, l'attestato del corso di 8 ore per preposti, valido per
ogni tipologia di lavoro (e con la nuova normativa tra breve dovrebbe
cambiare il corso preposti)