Il Decreto N°81/2008, con le sue
successive modificazioni, recepisce quantio già
prescritto daò Dlgs 235/2003, relativo ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota da parte dei lavoratori, che a sua
volta integra e modifica il DLgs 626/1994 In particolare
tale decreto si occupa dei seguenti aspetti:
> impiego di scale a pioli;
> impiego di ponteggi;
> impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
Nello specifico esistono nuovi obblighi
che regolamentano l'impiego dei ponteggi. Tra gli altri,
oltre l'obbligo di redigere SEMPRE il Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio.
La cui redazione e' a carico dell'impresa che monta e
smonta il ponteggio e deve essere predisposto prima di
iniziare le attività sul ponteggio. Con
la nuova normativa le operazioni di montaggio,
manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi
possono avvenire soltanto solo con preposti e addetti
che sono stati debitamente formati ai sensi di legge
.
Da qui
l'OBBLIGATORIETA' di fare un corso per tutti i
montatori e preposti al montaggio/smontaggio
Ponteggi.
Il nostro corso e' valido, per legge, sia per
i montatori di ponteggio che per i preposti al
montaggio del ponteggio e lo consigliamo
anche per i datori di lavoro di imprese edili, tecnici
(geometri, ingegneri , architetti) in quanto nelle 28
ore di corso si chiariscono anche tutti i dubbi tecnici,
pratici e normativi che si possono avere nei riguardi
dei ponteggi, in modo da evitare multe o incidenti
neell'uso del ponteggio.
Ricordiamo che il preposto al montaggio dei ponteggi,
in quanto preposto, deve avere, oltre il patentino che
rilasciamo nei nostri corsi, l'attestato del corso di 8
ore per preposti, valido per ogni tipologia di lavoro.