Il Decreto N°81/2008, con le sue
successive modificazioni, recepisce quanto già
prescritto dal Dlgs
235/2003, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di
lavori
temporanei in quota da parte dei lavoratori, che a sua
volta integra e
modifica il DLgs 626/1994 In particolare tale decreto
si occupa dei
seguenti aspetti:
> impiego di scale a pioli;
> impiego di ponteggi;
> impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
Nello specifico esistono nuovi
obblighi
che regolamentano l'impiego dei ponteggi. Tra gli
altri, oltre
l'obbligo di redigere SEMPRE il Piano di Montaggio,
Uso e Smontaggio
(PIMUS) del ponteggio.
La cui redazione e' a carico dell'impresa che monta e
smonta il
ponteggio e deve essere predisposto prima di iniziare
le
attivita' sul ponteggio.
Con la nuova normativa le operazioni di
montaggio, manutenzione, verifica e smontaggio dei
ponteggi possono
avvenire soltanto solo con preposti e addetti che
sono stati
debitamente formati ai sensi di legge .
Da qui
l'OBBLIGATORIETA' di fare un corso per tutti i
montatori e preposti al
montaggio/smontaggio Ponteggi.
Il nostro corso e' valido, per legge, sia
per i montatori
di ponteggio che per i preposti al montaggio del
ponteggio
e lo consigliamo anche per i datori di lavoro di
imprese edili, tecnici
(geometri, ingegneri , architetti) in quanto nelle 28
ore di corso si
chiariscono anche tutti i dubbi tecnici, pratici e
normativi che si
possono avere nei riguardi dei ponteggi, in modo da
evitare multe o
incidenti nell'uso del ponteggio.
Ricordiamo che il preposto al montaggio dei
ponteggi,
in quanto preposto, deve avere, oltre il patentino che
rilasciamo nei
nostri corsi, l'attestato del corso di 8 ore per
preposti, valido per
ogni tipologia di lavoro (e con la nuova normativa tra
breve dovrebbe
cambiare il corso preposti)